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CALCOLATORE GRATUITO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO (versione 4.0)

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Clicca qui per il manuale d'uso del calcolatore.

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Questo calcolatore, partendo dalla disponibilità liquida mensile dei due coniugi ante separazione, determina il tenore di vita della prole in costanza di matrimonio, necessario per il calcolo dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 337 ter c.c.

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Il presente foglio stima il valore dell'assegno, in via estremamente prudenziale e sovrastimando i valori dovunque sia necessario fare delle valutazioni soggettive, nell'interesse della prole. L'importo così determinato corrisponde ai principi astratti enunciati dalla giurisprudenza prevalente per la determinazione dell'assegno di mantenimento; si tratta dell'importo che consente che i minori conservino il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ripartito tra i coniugi in misura proporzionale ai rispettivi redditi, tenuto conto dei rispettivi tempi di frequentazione, di modo che i minori possano godere del medesimo tenore di vita indipendentemente dal genitore volta per volta frequentato.

Il risultato del calcolatore è quindi stimato per eccesso rispetto a quello che dovrebbe essere l'importo scientificamente corretto, ma sensibilmente inferiore a quello che viene per prassi determinato dai tribunali italiani, ricorrendo per lo più a metodi forfettari basati sul reddito del genitore obbligato.

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Poiché la maggior parte dei tribunali, per la determinazione dell'assegno di mantenimento, ricorre tuttora a metodi forfettari basati sull'imponibile fiscale del coniuge non collocatario, l'importo determinato dal calcolatore non corrisponde a una stima dell'importo che verrà calcolato dal tribunale; l'importo determinato dal calcolatore, al contrario, è l'importo che dovrebbe essere calcolato dal tribunale qualora anziché ricorrere ai metodi forfettari declinasse gli importi secondo i principi giurisprudenziali.

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Il tenore di vita della prole viene determinato limitatamente alle spese ordinarie; a tal fine è necessario inserire nelle celle modificabili tutte le spese che sono considerate straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di riferimento; il foglio calcolerà conseguentemente, per differenza, la somma residua per il mantenimento ordinario della famiglia. Una volta determinato il costo del mantenimento ordinario della famiglia, il costo ordinario di mantenimento dei figli viene determinato dividendo il costo complessivo di mantenimento ordinario della famiglia per il numero dei componenti. Tale calcolo, evidentemente, non è scientificamente corretto, perché il costo ordinario di mantenimento di un adulto è superiore a quello di un minore, ma è stata fatta tale scelta per tuziorismo, stimando così  per eccesso il costo ordinario destinato dalla famiglia al mantenimento dei figli.

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Nota Bene: L'assegno di mantenimento è previsto dall'art. 337 ter c.c. solo in via eventuale e residuale. La pubblicazione di questo calcolatore non è un'implicito assenso alla giurisprudenza che continua a imporre sistematicamente il pagamento di un assegno di mantenimento ai genitori non collocatari, spesso anche quando non ne ricorrano i presupposti.

I risultati prodotti dal calcolatore non sono riconosciuti ufficialmente; la funzione del calcolatore è mostrare la somma oggettivamente necessaria per garantire ai figli la sussistenza e il mantenimento del tenore di vita, declinando i principi astratti enunciati dalla giurisprudenza, a confronto con gli importi che vengono di prassi determinati dai tribunali italiani adottando criteri forfettari e sommari; in questi termini il calcolatore può essere un utile supporto in giudizio per contestare importi errati o sproporzionati, nei casi in cui, malgrado il dettato normativo, un assegno di mantenimento venga comunque imposto.
 
In particolare:
- il costo ordinario di mantenimento della famiglia viene determinato per differenza, sottraendo dal reddito familiare tutta la liquidità che era destinata ad altre spese (mutuo, affitto, spese mediche, vacanze, scuola, attività sportive ecc.) e pertanto non spendibile per il mantenimento ordinario della famiglia;
- nella sezione Casa Coniugale, l'utente è libero, in base alla propria valutazione, di valorizzare il costo della casa coniugale assegnata al genitore collocatario; qualora parte di tale costo sia stato sostenuto dal genitore non collocatario si tratta sicuramente, secondo corretti principi economici, di un contributo che il genitore non collocatario continua a fornire al mantenimento dei figli anche dopo la separazione; il calcolatore consente altresì di tenerne conto integralmente (valorizzando appunto il contributo prestato dal genitore non collocatario al mantenimento dei figli) o di limitarne la valutazione alla quota di godimento della casa coniugale riferibile al solo genitore collocatario, o di escludere completamente il costo della casa coniugale dalla stima dell'assegno;
- nella sezione Dati nuova abitazione CNC è necessario inserire il costo dell'affitto della nuova abitazione, qualora il coniuge non collocatario sia costretto a dotarsi di una nuova casa dopo la separazione; la giurisprudenza non è tendenzialmente incline a tenere conto dei nuovi costi che gravano sulla famiglia dopo la separazione, ma il calcolatore lascia libero l'utente di inserire o meno tale dato;
- la sezione Calcolo dell'Assegno di Mantenimento determina, nell'ordine:
a) la quota di mantenimento ordinario che ciascuno dei coniugi paga effettivamente nei propri tempi di frequentazione; si tratta ad esempio del cibo che ciascuno dei coniugi compra per mantenere i figli nei propri tempi di frequentazione; è fondamentale determinare l'assegno al netto di ciò che ciascun coniuge spende in via diretta nei propri tempi di frequentazione, non solo perché ciò è chiaramente imposto dalla legge, ma perché solo in questo modo si garantisce, effettuando un vero e proprio accantonamento di bilancio, che entrambi i coniugi dispongano della liquidità necessaria per garantire ai figli il medesimo tenore di vita;
b) l'importo che ciascun coniuge avrebbe invece dovuto pagare in proporzione ai rispettivi redditi;
Determinati tali valori, il calcolatore determina diversi importi dell'assegno in funzione dell'orientamento interpretativo che l'utente voglia seguire:


- l'assegno perequativo semplice, determinato con i criteri tuzioristici già enunciati, senza tenere conto del costo della casa coniugale; si tratta di un importo estremamente cautelativo, stimato per eccesso limitandosi a ripartire il costo ordinario complessivo di mantenimento dei minori in proporzione ai rispettivi redditi e tempi di frequentazione, senza quindi tenere conto del costo della casa coniugale;
- l'assegno comprensivo della casa coniugale: si tratta dell'assegno perequativo semplice, riequilibrato tenendo conto anche del contributo di ciascun coniuge alla casa coniugale oggetto di assegnazione;
- l'assegno di mantenimento "equo"determina l'assegno di mantenimento partendo dal costo di mantenimento ordinario della prole ricostruito a consuntivo, ponderato secondo i redditi dei coniugi e i rispettivi tempi di frequentazione, e computando tutti i costi che gravano sui due nuclei familiari in seguito alla separazione; il fatto che in tale calcolo vengano computati anche i nuovi costi post separazione non implica necessariamente un peggioramento del tenore di vita goduto dai tenori ante separazione, perché vengono prioritariamente intaccati gli eventuali costi per spese voluttuarie dei genitori, così come i risparmi; tale importo è quello più corretto da un punto di vista tecnico, economico e giuridico poiché, rispettando pienamente i requisiti di cui all'art. 337 ter cc, garantisce la conservazione del tenore di vita dei minori, impedendo altresì che uno dei due coniugi si arricchisca indebitamente a danno dell'altro;
- infine, tenuto conto che tra le tipiche voci di spesa di carattere ordinario è compreso l'abbigliamento, che non necessariamente viene pagato dai coniugi in misura proporzionale ai tempi di frequentazione, il calcolatore stima anche un importo determinato nell'ipotesi che il costo dell'abbigliamento venga integralmente sostenuto dal coniuge collocatario.

Nella sezione Riepilogo viene confrontato il tenore di vita dei figli ante separazione e post separazione, l'ammontare dell'assegno suggerito e quanto residuerebbe per le esigenze di ciascuno dei due coniugi una volta pagato il mantenimento dei figli, allo scopo di verificare che, da un lato, il tenore di vita dei figli resti inalterato e, dall'altro, non ci sia un indebito arricchimento di un coniuge rispetto all'altro.

Gli importi determinati dal calcolatore, diversamente dai metodi forfettari diffusi nella prassi giudiziaria:
- rispettano il principio di proporzionalità, perché suddividono l'onere del costo ordinario di mantenimento in misura proporzionale ai redditi dei coniugi;
- rispettano il principio di redistribuzione perché rendono disponibile la stessa somma per i figli indipendentemente dai tempi di frequentazione;
- garantiscono la conservazione del tenore di vita, determinato analiticamente a consuntivo per la specifica famiglia oggetto di esame, sia quando i figli frequentano il genitore collocatario che quando frequentano il genitore non collocatario.
 
Gli importi che vengono determinati dal calcolatore sono quelli aritmeticamente corretti (sebbene stimati prudenzialmente per eccesso) per rispettare i principi giuridici stabiliti dalla giurisprudenza italiana; nell'ultima riga viene riportata una stima dell'importo che prevedibilmente un tribunale italiano potrebbe determinare, a parità di condizioni, utilizzando i metodi forfettari diffusi nella prassi. E' evidente l'erroneità del metodo giudiziario, che diversamente dal calcolatore, determina importi che violano i principi stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza stessa.

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