Se la coppia ha figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap, in caso di separazione non consensuale, il giudice assegna la casa al coniuge con il quale gli stessi vanno a vivere, anche se l’immobile è di proprietà dell’altro, o è cointestata.
Si tratta di un godimento provvisorio.
Un simile provvedimento del tribunale non sminuisce il diritto di proprietà del quale sia eventualmente titolare l’altro coniuge, ma pone a suo carico il divieto di disporre dell’immobile per il periodo nel quale sia vigente il provvedimento giudiziale, che, quando ci sono figli minorenni, normalmente è di molti anni.
Infatti, quando non sia applicabile la legge 54/2006 (cd sull'affido condiviso dei figli), viene determinato dal Giudice un assegno perequativo, il quale contiene e prevede anche una compensazione tra le parti relativa alla voce "alloggio".
Questa componente è probabilmente quella più complessa da valutare, e una delle voci di costo che più pesa sulle tasche dei genitori.
In questo articolo vedremo come sviluppare, nel caso di assegno di mantenimento per i figli, un principio di valutazione che permetta di quantificare il peso della componente "alloggio" (scorporandolo dal totale) nel rispetto dei criteri di proporzionalità e compartecipazione tra i due genitori.
L'articolo contiene un calcolatore che permette di calcolare il valore di tale perequazione.
Premessa e richiami di legge
In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario è prevista dall'art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , nonché dal dispositivo dell'art. 337 sexies Codice Civile e risponde all'esigenza, tutta italiana (all'estero l'ordinamento prevalente è differente), di "conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli".
Pare, purtroppo, che il concetto di "bene prioritario dei figli" venga spesso, nei Tribunali, frainteso e applicato difformemente ai precetti che il Legislatore ha indicato.
Viene frequentemente interpretato che il "tenore dei figli" venga mantenuto appena quando dimorano presso il genitore collocatario, dimenticando che i genitori sono entrambi persone, cittadini e che, come chiaramente previsto dall'art. 337- ter. del Codice Civile, "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
In realtà quando i Tribunali dispongono l'alterazione coatta degli equilibri nel tenore fra ex-coniugi falliscono nel fare il bene del minore perché, compromettendo una figura genitoriale, di fatto compromettono anche i minori che soffrono la perdita di quella figura genitoriale.
Il medesimo articolo prevede anche che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
Fermo restando l'interesse prevalente della tutela dei figli, dunque, i genitori sono entrambi chiamati alle loro responsabilità parentali e, nel rispetto della parità di genere e della Legge, le considerazioni di natura equitativa che i Tribunali, in assenza di accordo tra la parti, disporranno dovranno essere finalizzate al mantenimento, per i figli, del tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori.
Questo è un passaggio fondamentale che, lo si ripete fino all'asfissia, prevede:
il coinvolgimento di entrambi i genitori;
la proporzionalità in base ai redditi (disponibilità nette);
il mantenimento del tenore di vita per i figli.
La sentenza della Cassazione (Cass. Civ. sez. VI n. 1562 del 23/01/2020), ha ribadito il principio di cui al precedente paragrafo, affermando, fra l'altro che "a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. ...".
E' del tutto evidente che qualsiasi separazione comporta inevitabilmente un generale aumento delle spese complessive rispetto a quella che una volta era una famiglia unita e che l’assegno dovrebbe essere tale da consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso “tenore di vita”, in modo che la perdita di tenore economico derivante dalla separazione sia equamente ripartito tra i due genitori e ai figli sia garantito un tenore di vita equilibrato quando trascorrono il loro tempo con l’uno o l’altro dei genitori.
La violazione di questo principio, porta, e questo è purtroppo un fatto riscontrabile nelle decisioni di molti giudici, a situazioni di squilibrio, a volte di impoverimento rispetto all'altro coniuge (tipicamente per il coniuge non collocatario) che contrastano con tutto quanto precedentemente espresso dallo stesso legislatore.
L'assegnazione della casa coniugale, fatta frettolosamente e senza averne bene compreso le conseguenze sul piano economico e patrimoniale, può avere risvolti pesanti e dal carattere ingiustamente e durevolmente punitivo verso il genitore non assegnatario/collocatario. Senza contare che la sensazione di ingiustizia non fa altro che portare, all'interno della coppia genitoriale, rancorosità e un clima avvelenato che di certo non contribuisce alla sana e rispettosa bigenitorialità.
Il calcolatore
Si presenta il calcolatore, e più sotto, i criteri di calcolo utilizzati. Un esempio della sua applicazione è trattato qui.
Basi di calcolo
Come si dovrebbe calcolare il valore perequativo dell'assegno, per la sola componente di alloggio?
A questa domanda risponde, in via generale, l'orientamento giurisprudenziale: il godimento della casa familiare costituisce un valore economico (corrispondente - di regola - al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile) e di tale valore il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge [per il proprio mantenimento o] per il mantenimento dei figli (tra tante Cass. n. 4203/2006 e ord. Cass. 25420/2015).
Recentemente si è aggiunta anche un'altra chiarissima sentenza (Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2021 n. 33606) che rimarca a chiare lettere che il Giudice è tenuto ad attribuire all'assegnazione della casa familiare il congruo valore economico corrispondente all'affitto di un alloggio di pari tipologia. La Corte osserva che l'assegnazione della casa familiare è provvedimento distinto da quelli strettamente economici ed viene disposta in considerazione delle esigenze della prole; tuttavia e' innegabile che essa possieda anche precisi risvolti di carattere economico, laddove incide sulla disponibilita' di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale.
Questo elemento appare attuale e si ritrova anche nel DDL S. 735 (Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità), in discussione molto avanzata alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), all'art. 14 il quale cita:
"Art. 14. (Modifica dell'articolo 337-sexies del codice civile)
1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-sexies. - (Residenza presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 337-ter, il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Quest'ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell'immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato. [...]".
Nel seguito verrà usata la seguente terminologia:
CC = Coniuge Collocatario, ovvero l'assegnatario della casa familiare secondo l' art. 337 sexies CC
CNC = Coniuge Non Collocatario
Per soddisfare i disposti di Legge bisogna prendere in considerazione i seguenti elementi.
Le disponibilità finanziarie nette di entrambi i genitori (flussi di cassa effettivi entranti, derivanti dalle varie fonti che possono produrre stabilmente reddito) al fine di determinare la proporzionalità di contribuzione dei genitori;
il valore locativo (vero o figurativo nel caso di immobile in proprietà) per un alloggio similare per finiture e ubicazione all'ultimo alloggio del nucleo unito, ma ridotto in superficie e adeguato al singolo genitore come individuo senza figli, al fine di determinare il costo che il genitore (entrambi in maniera paritetica) avrebbe comunque ragionevolmente sostenuto per se stesso in assenza di figli; questa è la componente che va esclusa dal calcolo in quanto NON riguarda i figli;
analogo valore locativo (vero o figurativo) dell'alloggio adeguato ad ospitare il nuovo nucleo familiare monogenitoriale (di norma l'alloggio familiare ante-separazione)
eventuale (solo in presenza di accordo) minor valore locativo che il CNC sarà disposto a sostenere in virtù di una minor frequentazione dei figli (% di tempo). Nel caso vi sia una frequentazione molto asimmetrica e minoritaria, si può presupporre che non vi sia la necessità di avere i medesimi spazi disponibili per i figli, ma si tenga conto che questa opzione dovrebbe essere su base di volontarietà e ragionevolezza perché i figli avrebbero il diritto di godere di un "tenore equivalente" con entrambi i genitori e dunque - estremizzando, non si potrebbe privare d'ufficio - per esempio - la disponibilità di un giardino nell'alloggio del CNC quando analogo sia messo a disposizone al CC. La volontarietà sta in piedi quando - e questo è quello che avviene nel calcolo, una rinuncia comporta un beneficio in termini di risparmio e dunque sarebbe naturale aspettarsi che il CNC possa optare per tale riduzione quando le circostanze lo raccomandino.
I passaggi del calcolo sono semplicissimi:
qual'è la spesa del nuovo nucelo monogenitoriale?
quale sarebbe stata l'analoga spesa del genitore single ed indipendente?
per differenza si determina la quota di spesa dell'alloggio imputabile alla presenza dei figli;
si ripartisce tale quota in proporzione alle percentuali di disponibilità nette dei genitori.
Perché il calcolo è corretto?
perché, trattandosi della perequazione relativa ai figli, è sul costo dei medesimi che viene calcolato;
perché considera una proporzionalità di contribuzione basata sulla effettiva capacità contributiva di entrambi i genitori;
perchè è capace di valutare con semplicità, trasparenza e flessibilità casi di abitazione di proprietà esclusiva, condivisa o di semplice locazione.
Il calcolatore incorpora, nel caso della casa in proprietà (condivisa o esclusiva) anche il valore della rata del mutuo.
Qui preme chiarire come il valore della rata sia irrilevante ai fini economici in quanto riflette meramente le condizioni di finanziamento stipulate in origine con l'istituto di credito.
Il corrispettivo della rata del mutuo altro non è che un acquisto differito di una quota della casa (la quota capitale) maggiorata degli interessi, ma essa non rappresenta il valore economico del godimento della casa che invece è ben rappresentato dal suo valore locativo di mercato.
Perchè allora si è incluso anche il valore della rata del mutuo?
Perchè, anche se non ha valenza economica (valore ottenuto/generato), ha una valenza finanziaria (flusso di cassa ottenuto/speso).
E' chiaro che, come complemento del calcolo della perequazione, si è affiancato il valore degli esborsi legati anche alle rate del finanziamento per dare un'idea dei flussi di cassa effettivi prima e dopo la separazione (inesorabilmente in aumento).
Di norma, le uscite mensili del nucleo familiare (dei due nuovi) legate alla componente alloggio (cosiddetta "tasso di sforzo") non dovrebbero superare circa un terzo delle disponibilità nette per ciascuno dei genitori. Il calcolatore fornisce, come complemento, una visibilità su questo aspetto, dotando i genitori di adeguata sensibilità sul tema.
Le varie casistiche di uso o proprietà
Di seguito si presenta una casistica che dovrebbe essere adeguatamente rappresentativa in caso di separazione/divorzio.
a. Se l'abitazione ex coniugale non fosse di proprietà dei coniugi, allora il CC (Coniuge Collocatario) si prenderà carico di pagare l'affitto in autonomia, ma con adeguata perequazione tramite assegno per la quota relativa ai figli, come sopra esposto.
b. Se l'abitazione ex coniugale fosse già interamente di esclusiva proprietà del CC, la continuerebbe ad abitare e, anche in questo caso - in assenza di differenti accordi - potrà essere calcolato un valore residuale perequativo per compensare la sua messa a disposizione per i figli ai quali, come si è detto, entrambi i genitori contribuiranno.
Se invece ci fosse una proprietà condivisa, a nostro parere varranno gli scenari alternativi seguenti e si intenderebbe che, nel limite del possibile, una separazione dell'unione suggerisca una parallela separazione della casa in maniera tale da poter garantire ad entrambi i genitori maggiore autonomia e libertà.
c. Il CC rimarrà nella casa, comprando la quota residua al CNC ad un valore concordato "di mercato" e si attuerà la perequazione tenuto conto che la proprietà sarà esclusiva;
d. il CC rimarrà nella casa mantenendo la sua quota di proprietà e si attuerà la perequazione tenuto conto che la proprietà continuerà ad essere condivisa;
e. il CC rimarrà nella frazione di casa ad esso/a disponibile, nel caso il bene sia frazionabile, e lascierà la quota parte del CNC a sua disposizione (il quale ne potrà liberamente disporre), se le due porzioni potranno garantire un simile tenore di vita ai genitori con i figli non sarà necessaria perequazione in quanto già attuata, in caso contrario sarà da valutare - con i medesimi criteri - una perequazione compensativa;
f. gli ex coniugi metteranno in vendita la casa coniugale al prezzo di mercato, entro un tempo ragionevole, e ciascuno riceverà il ricavato al netto di eventuale capitale imprestato in proporzione alle proprie quote di proprietà - oppure - proporranno in locazione la casa coniugale al prezzo di mercato, e ciascuno riceverà il ricavato in proporzione alle proprie quote di proprietà: a questo punto ciascuno acquisterà la sua propria dimora o andrà in locazione, ma, ancora una volta, si potranno applicare i meccanismi di perequazione che hanno valenza generale;
In tutti i casi, una volta che i due nuclei si siano separati e stabiliti nella nuova configurazione, i meccanismi di valutazione perequativa sono quelli sopra descritti.
Conclusione
La casa è uno degli elementi che più di altri crea confusione, incertezza, e concorre ad un'elevata litigiosità nell'alveo delle famiglie che si separano.
Riteniamo di avere documentato l'opportunità e l'utilità che il capitolo di spesa "alloggio/casa" venga inquadrato "a parte" rispetto agli altri capitoli di spesa dell'assegno di mantenimento ordinario per i figli - in virtù delle sue caratteristiche peculiari - e che lo integri.
Vi sarà pertanto la trattazione separata dei capitoli di spesa ordinari, "alloggio" e "tutto il resto", e una volta calcolati indipendentemente, verranno riuniti/sommati per determinare la perequazione complessiva.
Una volta definite delle ipotesi, delle premesse ed una logica di calcolo chiara, trasparente, ripetibile e coerente non è difficile arrivare a fare una quantificazione che, se non è esatta, è direzionalmente corretta e ragionevole e, pertanto, comprensibile e accettabile su larga scala.
Come si è solo accennato e si può verificare, all'estero non esiste, come invece in Italia, il retaggio culturale in base al quale lasciare la casa ex coniugale significhi creare pesanti rotture o squilibri ai figli.
L'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre gli attriti tra gli ex coniugi, ma ancora pienamente e attualissimamente genitori, in un'ottica di reciproco rispetto, riconoscimento e legittimazione, senza crare squilibri o trasferimenti di ricchezza che non sono previsti nella Legge italiana (ad litteram). Perequazione si, quella è corretta.
Adesso che i meccanismi e le logiche di perequazione sono più chiari, e chiari sono gli obiettivi della Legge (complessivi e non puntuali) non si possa più dire che "non si sapeva".
Qualche dato statistico in chiusura (fonte ISTAT per gli ultimi dati disponibili)
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